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Statuto

 

Art. 1 

E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata “PetSharing” con sede legale stabilita in Firenze, via del Terzolle n. 17.   

A tal proposito si precisa che il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire se necessario la sede legale dell’Associazione all’interno del comune di Firenze senza che detto trasferimento costituisca modifica del presente statuto.   

L’associazione è aconfessionale, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.    

Il numero dei soci è illimitato e possono aderire persone di ambo i sessi, di qualsiasi religione e nazionalità, in base alle norme statutarie e che esplicitamente accettino ed applichino il presente Statuto nonché eventuali Regolamenti Interni e Codici Deontologici approvati dall’Assemblea dei soci e sul cui rispetto vigilerà il Consiglio Direttivo.

 

Art. 2   

L’ Associazione “PetSharing” persegue i seguenti scopi sociali:

  • promuovere e favorire una esperienza di “condivisione ed ospitalità” degli animali domestici al fine di garantire una esperienza di quotidianità positiva e rassicurante agli “amici animali” ed una esperienza di crescita personale a chiunque abbia desiderio di donare amore ad un animale;
  • educazione all’amore ed al rispetto degli animali e della natura;
  • promozione di una cultura dell’ambiente più consapevole da parte della collettività;
  • tutela e salvaguardia di ogni specie animale;
  • diffondere e promuovere ogni aspetto culturale ed esperenziale legato agli scopi istituzionali, anche attraverso la creazione e preparazione di articoli, riviste, libri ed ogni altro canale divulgativo (anche multimediale);
  • proporsi quale luogo di incontro e aggregazione favorendo i comuni interessi anche attraverso seminari, mostre, eventi, conferenze, creazione e proiezione di documentari ed audiovisivi, oltre ad ogni altra attività volta a favorire la funzione sociale di maturazione e crescita umana;
  • ogni altra attività correlata.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare potrà avvalersi sia della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, sia della collaborazione con altre associazioni, imprese, società ed enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà stipulare con soggetti terzi, per mezzo dei propri rappresentanti legali, collaborazioni e/o contratti di servizi necessari al perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto del proprio codice deontologico e dando mandato al Consiglio Direttivo affinché monitori periodicamente il rispetto dei parametri qualitativi dei servizi offerti. Dette eventuali prestazioni di terzi avranno lo scopo di assicurare il regolare funzionamento della struttura associativa nell’ambito dello scopo istituzionale dell’Associazione.  

 

Art. 3

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere specifiche attività, in particolare

  • creare una community dedicata ai soci per lo scambio di servizi gratuiti in particolare rivolta ai soci in cerca di ospitalità per il proprio animale domestico (di qualunque specie purché regolarmente posseduto) oppure ai soci che pur non possedendo alcun animale domestico siano desiderosi e ritenuti idonei ad ospitarne , anche per brevi periodi;
  • l’attività sarà strutturata in maniera che sia noto a ciascun socio (in sede di associazione) che eventuali danni/ incidenti o mancanze che dovessero coinvolgere l’animale ospitato nell’ambito di detto progetto, non saranno in alcun caso attribuibili all’associazione o ad i suoi rappresentanti, fermo restando la possibilità per il Consiglio Direttivo che venga a conoscenza di eventuali comportamenti non ritenuti idonei di applicare le eventuali sanzioni disciplinari richiamate all’art.6 del presente Statuto.
  • ogni altra attività ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

Tutte le attività di cui sopra potranno essere realizzate sia in Italia, sia all’estero restando sempre nel rispetto del presente statuto e degli scopi sociali.

 

Art. 4

I mezzi finanziari sono costituiti da:

  • quote associative versate annualmente dagli associati; contributi volontari dei soci;
  • eventuali proventi da iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
  • eventuali donazioni, sponsorizzazioni e patrocini;
  • contributi di pubbliche amministrazioni;
  • eventuali attività di carattere commerciale;
  • ogni altra entrata che concorre all’attivo sociale.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili che eventualmente diventeranno proprietà dell’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa gli eventuali residui attivi andranno destinati ad associazioni o enti aventi attività similari, su indicazione del Consiglio Direttivo e su benestare dei Soci Fondatori.

 

Art. 5

L’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla associazione medesima. Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

I soci partecipano a tutte le iniziative e sono a tutti gli effetti eleggibili a tutte le cariche.

I Soci dell’Associazione si dividono in:

  • Soci Fondatori, costituiti dalle persone che partecipano all’Atto Costitutivo e compongono il primo nucleo dei Soci Ordinari;
  • Soci Ordinari, costituiti da persone o enti che condividono in modo espresso gli scopi dell’Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • Soci Onorari, costituite dalle persone invitate a far parte dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o culturali o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale;
  • Soci Sostenitori, costituiti da persone, Enti, Istituzioni, Società, Associazioni che in sintonia con le finalità di cui al punto 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni e contributi.

 

Art. 7

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato su apposita modulistica (anche elettronica) approvata dal Consiglio Direttivo. Potranno far parte dell’associazione solo le persone fisiche che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile e che si impegnino al rispetto oltre che del presente Statuto anche di eventuali Regolamenti interni che disciplinino la vita associativa e garantiscano che questa si svolga in armonia e rispetto dei principi ispiratori dell’Associazione.

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dal versamento richiesto della quota associativa;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione medesima.

In particolare il Consiglio Direttivo assumerà provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione nei confronti del socio:

  • non osservi le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • danneggi materialmente e/o moralmente l’Associazione;
  • denigri l’Associazione, i suoi organi sociali, i suoi soci;
  • attenti in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo svolgimento;
  • commetta o provochi gravi disordini durante l’assemblea;
  • si appropri indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione.

La decisione disciplinare verrà presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e non dovrà essere ratificata dall’assemblea, a meno che il socio non presenti ricorso entro 30 giorni al Presidente. In tal caso deciderà in via preliminare il Consiglio direttivo ed in via definitiva l’assemblea di soci.

L’associato radiato non potrà più essere riammesso.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

In caso di domanda di ammissione a socio minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

Art. 6

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio da’ diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa minima che il Consiglio Direttivo si riserva di stabilire nella prima adunanza e che lo stesso si riserva la possibilità di variare con delibera.

 

Art. 8

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea generale dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente

 

Art. 9

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci ed ognuno di essi ha diritto ad un voto.

È convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  • l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
  • l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  • la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione di eventuali regolamenti interni;
  • la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria:

  • le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;
  • lo scioglimento dell’associazione.

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da comunicare a ciascun socio almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax o con affissione nella sede legale o nella bacheca del sito internet dell’Associazione. Nella convocazione dovranno essere indicati giorno, luogo, ora dell’adunanza nonché materie da trattare.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono anche l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

L’assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un socio.

 

Art. 10

L’Assemblea Ordinaria qualunque sia l’oggetto da trattare è valida:

  • in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci iscritti al libro soci. Trascorsa un ora dalla prima convocazione l’assemblea Straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

 

Art. 11

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Presidente nomina un segretario e accertata la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea apre la discussione.

Dell’Assemblea viene redatto un verbale firmato da Presidente e Segretario.

 

 Art. 12

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e da 2 membri dell’Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente ed il Tesoriere. Le due cariche possono essere assegnate al solito Consigliere.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Il Tesoriere cura l’amministrazione del Patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo intenda delegargli.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da due consiglieri, senza formalità.

Al Consiglio Direttivo spetta:

  • la gestione dell’Associazione;
  • il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
  • deliberare sull’ammissione di soci;
  • convocare l’assemblea;
  • predisporre lo schema del bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’assemblea;
  • predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario per portarli in approvazione all’assemblea;
  • adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si rendessero necessari;
  • deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;
  • attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee per garantirne la massima diffusione.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che eletti resteranno in carica fino alla scadenza prevista dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo che venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti dovrà considerarsi sciolto e non più in carica.

 

Art. 13

Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di urgenza ed impedimento.

 

 Art. 14

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 15

I libri sociali e i registri che l’associazione deve tenere sono:

  • libro dei soci;
  • libro dei verbali e delibere dell’assemblea;
  • libro dei verbali e delibere del consiglio direttivo.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

 

Art. 16

Per ogni altra circostanza non prevista nel presente si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

I presenti precisano altresì che l’Associazione in sede di costituzione ha stabilito il primo Consiglio Direttivo che resterà in carica cinque anni.